DRIBBLING DEL GUARDASIGILLI ALLA COPPIA BOSCHI-GHEDINI IL REATO COMPARE NEL TESTO PRESENTATO DEL MINISTRO CHE, COLPO DI SCENA, REINTRODUCE PURE IL FALSO IN BILANCIO.
La lotta alla corruzione è diventata un labirinto di norme, leggi e commi che vengono annunciati, proposti, discussi, incardinati, ritirati, emendati, modificati, riproposti. Oggi la commissione Finanze e tesoro della Camera affronterà per esempio il testo (già passato anche al vaglio della commissione Giustizia) che vara la “voluntary disclosure”, cioè le norme per favorire il rientro volontario dei capitali occultati all’estero, e introduce, contestualmente, il reato di autoriciclaggio, per punire chi reimpiega i soldi che ha egli stesso accumulato attraverso un reato. ARRIVA però anche un testo del governo, intitolato “Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti”. È una parte della riforma della giustizia promessa dal ministro Andrea Orlando. Finalmente vediamo un testo definito, e non soltanto slides e annunci.
Notizia buona: il testo contiene la reintroduzione del reato di falso in bilancio e anche l’autoriciclaggio, che qualcuno dava del tutto perduto grazie al lavorìo di una coppia entrata in partita, Maria Elena Boschi e Niccolò Ghedini, con l’obiettivo di cancellare quella norma. Notizia cattiva: il testo che introduce l’autoriciclaggio è scritto in modo da non far rientrare nel reato molti comportamenti che invece sarebbe utile sanzionare. Ecco infatti che cosa dice l’articolo 3 del progetto Orlando: “Si applica la pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da 5 mila a 25 mila euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto (…), sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Ecco: questo articolo farà finalmente nascere anche in Italia il reato di autoriciclaggio, articolo 648 quater del codice penale. Attenzione però al “comma del godimento”: “L’autore del reato non è punibile quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale”. Chi usa soldi sporchi per comprarsi una Ferrari non sarà punito. Ma c’è di peggio: il nuovo reato scatta soltanto al di sopra di una soglia alta. Cioè quando il reato presupposto (quello che ha prodotto i soldi sporchi) è punibile con una pena superiore a 5 anni. Vuol dire che resteranno fuori reati come la truffa, l’appropriazione indebita, la dichiarazione infedele, l’elusione fiscale. Insomma: l’autoriciclaggio c’è, ma solo in caso di reati gravissimi. È un netto passo indietro rispetto al testo nato dalla commissione presieduta dal magistrato di Milano Francesco Greco. L’articolo 4 reintroduce il falso in bilancio: “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico (…) espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene (…) sono puniti con la pena della reclusione da 2 a 6 anni”. È una pena che permette le intercettazioni e dunque indagini più efficaci. Ma anche qui, attenzione: ci sono due elementi che indeboliscono la norma. La prima è che per le aziende più piccole il falso in bilancio non sarà contestato d’ufficio, ma solo a querela di parte (la società, i soci, i creditori…). La seconda è la “modica quantità”: “Il fatto non è punibile se le falsità o le omissioni non hanno determinato una alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica , patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene”. Il falso in bilancio, dunque, scatta soltanto quando c’è una “alterazione sensibile”. E comunque mai “se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento”. Così sarà punito il falso “quantitativo”, ma non quello “qualitativo”: ossia quello che può essere piccolo, rispetto al fatturato di una grande azienda, ma di enorme pericolosità. Per esempio, un falso di 1 milione di euro può essere “piccolo” per il fatturato di una multinazionale, ma può essere impiegato per formare fondi neri che possono comprare un ministro o pagare tangenti che alterano pesantemente il mercato e la concorrenza. Nel testo del ministro Orlando ci sono anche articoli sulla corruzione e una parte, la più consistente, che riguarda le norme antimafia, con nuove disposizioni sul sequestro e la confisca di beni e aziende della criminalità organizzata.
Da Il Fatto Quotidiano del 24/09/2014.
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