È tempo di ladri ammazzati, di cittadini incriminati, di paure diffuse e di diritti rivendicati: si può ammazzare un ladro? No, non si può. Però sì, se il ladro si trasforma in aggressore. Giuridicamente il problema è semplice. Accertare la realtà dei fatti è complicatissimo. Art. 52 del codice penale (legittima difesa) “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. Dunque, si ha il diritto di resistere; ma solo se il pericolo è “attuale” e se lo si fa in maniera “proporzionata”.
“Proporzione” non significa “identità”: se si è aggrediti con un coltello e si dispone di una pistola, difendersi con questa è ovviamente lecito poiché, diversamente, nessuna difesa sarebbe possibile. Si pensi a una persona normale, un cittadino nonespertonellalotta corpo a corpo, magari affetto da qualche invalidità. Affrontato da uno o due minacciosi e n e r g u m e n i c h e brandiscono mazze o coltelli, non ha altra scelta, se ha impugnato per tempo una pistola, che farne uso. Il pericolo di un’aggressione violenta è “attuale”, la reazione “proporzionata” (che altro potrebbe fare?), la sua azione è conforme alla legge. Per i furti in appartamento, la legge prevede una forma di legittima difesa più estesa. Art. 52 comma 2: sussiste il rapporto di proporzione se taluno, nella propria abitazione o pertinenze (giardino, garage etc), usa un’arma per difendere la propria o altrui incolumità o i beni propri o altrui,quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. Dunque, nella propria abitazione, si possono difendere i propri beni (e non solo la propria vita o incolumità personale) facendo uso delle armi; a condizione che il ladro non abbia deciso di rinunciare e quindi stia scappando; e che manifesti intenzioni violente. E qui cominciano i problemi. Come si fa a stabilire che vi è pericolo di aggressione? Il giudizio del cittadino può essere influenzato , di norma in verità lo è, dalla drammaticità della situazione. Sta dormendo, è svegliato da qualche rumore, vede una o più sagome che si aggirano nella sua stanza: ovviamente è terrorizzato. Può supporre che i ladri gli useranno violenza, magari letale: altri drammatici avvenimenti come questo si sono già verificati. FORSE HA VICINO a sé una moglie giovane e bella; o anziana e malata: che ne sarà di lei? Reagisce d’istinto, spara. Ma, obiettivamente, nessuno può sapere quali fossero le intenzioni dei ladri. Certamente essi dichiareranno (se ancora in vita) che si sarebbero limitati a rubare e che, in caso di resistenza, sarebbero fuggiti; ma c’è ragione di credergli?E può non essere creduta la vittima quando descriverà il suo terrore, la sua certezza che il pericolo fosse “attuale” e che l’unica difesa possibile f o s s e r i c o r r e r e all’arma? Si deve convenire chesoloun’aggressione effettiva costituisce prova dell’intento violento dei ladri; ma, a quel punto, nessuna reazione sarebbe ragionevolmente possibile. E, d’altra parte, la legge richiede il “pericolo” di aggressione, non il suo verificarsi. E il pericolo va valutato sulla base della situazione concreta :come suol dirsi, bisogna trovarcisi. In ogni modo, l’alternativa è tra la “legittima difesa” (art. 52) e “l’eccesso colposo in legittima difesa” (art. 55): il pericolo non c’era ma è stato erroneamente giudicato sussistente. In questo caso, potrebbero ravvisarsi omicidio o lesioni colpose (artt. 589 o 590). Naturalmente, non è che l’art. 52 comma 2 autorizzi l’omicidio tout court. Se è possibile, l’arma deve essere usata a scopo intimidatorio, per esempio sparando in aria; ovvero per ferire, mirando alle gambe. Ma è ovvio che tutto ciò è più facile a dirsi che a farsi; anche qui, bisogna trovarcisi.
Articolo intero si il Fatto Quotidiano del 22/10/2015.
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